Il punto di vista di Amelia
In questi giorni si sente un gran parlare della sentenza del Tar del Lazio che non permette ai docenti di Religione di partecipare “a pieno titolo” agli scrutini nel triennio conclusivo della Scuola Superiore.
Vorrei cercare di fare un po’ di chiarezza, perché mi sembra che nessuno, siano essi ministri, politici vari, vescovi o gente comune, sappia esattamente di che cosa si stia parlando.
Vista la complessità dell’argomento sono riportati in corsivo gli estratti delle ordinanze ministeriali, che, in una lettura veloce da parte di chi conosce anche solo un poco come funziona il gioco dei crediti, possono essere tralasciate.
Che cos’è il Credito Scolastico
Agli studenti del triennio di scuola superiore, in sede di scrutinio di fine anno, viene assegnato un punteggio che, sommato alle valutazioni delle prove d’esame, servirà al calcolo del voto d’esame. Per stabilire tale punteggio si procede calcolando la media dei voti, compreso il voto di condotta, tale media permette di stabilire quali sono i possibili punteggi da assegnare.
Supponiamo di avere uno studente di quarta la cui media dei voti è compresa tra il sette e l’otto, gli si possono assegnare 5 o 6 punti di credito scolastico.
A questo punto il Consiglio di classe deve valutare se assegnare 5 o 6 punti, tenendo conto dei criteri fissati dal Ministero nell’articolo 11, comma 2, del DPR n.323 del 23.7.1998, ovvero:
- 1. assiduità alle lezioni (verrà attribuito il minimo della fascia quando la media delle assenze saltuarie per ciascuna materia risulterà superiore al 15% del totale);
- 2. partecipazione al dialogo educativo;
- 3. partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative della didattica curricolare ed a quelle extra-curriculari organizzate dalla scuola;
- 4. eventuali crediti formativi documentati riconosciuti sulla base della coerenza con l’indirizzo di studio, della ricaduta positiva sullo sviluppo della personalità dello studente e sull’effettivo rendimento scolastico.
La presenza di un credito formativo obbliga il Consiglio di classe ad assegnare al nostro ipotetico studente 6 punti.
Che cos’è il Credito Formativo
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l’indirizzo di studi e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha operato.
Il Ministro con un decreto (D.M. n. 49 del 24-2-2000) ha individuato le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo:
- partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni regolarmente costituite;
- frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti;
- frequenza positiva di corsi di formazione professionale;
- partecipazione – in qualità di attore o con altri ruoli significativi – a rappresentazioni teatrali;
- pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati presso il Tribunale di competenza, purchè vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della scuola;
- esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi;
- attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie.
I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono tenere conto della coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e con le finalità educative e formative del P.O.F.
Inoltre devono tenere conto della non occasionalità della attività certificata e delle effettive competenze conseguite dallo studente.
Fino a questo punto la frequenza o meno alle lezioni di Religione non ha contribuito in alcun modo all’assegnazione del credito scolastico, in quanto Religione non viene valutata con un voto, ma con un giudizio e non concorre al calcolo della media. La partecipazione alle lezioni di Religione non può rientrare neppure come credito formativo perchè l’attività dovrebbe essere svolta al di fuori della scuola.
Nelle ordinanze ministeriali che hanno regolato gli esami di Stato del 2007 e 2008 firmate dall’allora ministro Giuseppe Fioroni, e in quella del 2009 firmata dalla ministra Gelmini compaiono le frasi incriminate, che hanno generato tanto scalpore
“I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.”
Alcune istituzioni scolastiche hanno interpretato questa frase come se il mero fatto di frequentare le lezioni di Religione fosse un titolo per accedere al punteggio superiore nell’assegnazione del credito scolastico. Ed è appunto contro questa frase che sono stati mossi i ricorsi al Tar.
Vista l’ambiguità nell’interpretazione della frase, il Tar del Lazio ha annullato l’articolo e ha ripristinato le condizioni precedenti che regolano gli scrutini di fine anno.
Lo scrutinio deve funzionare in forma “perfetta”, cioè devono essere presenti tutti e soli i docenti dello studente ed essi devono votare in tutte le decisioni che vengono prese, non è ammessa l’astensione.
Il docente di Religione, come quello dell’eventuale materia alternativa, vota insieme ai colleghi delle altre discipline se assegnare 5 oppure 6 punti di credito al nostro ipotetico studente.
Non vedo nessuna discriminazione in tutto questo.
Amelia


Posted by roby on 6 Ottobre 2009 at 16:42
ciao a tutti…non so se x quello ke sto x dirvi mi diate retta o no..xo vorrei sapere se posso fare qualcosa x cambiare la mia situazio..io frequento la 5 superiore e x un errore ho messo nel iscrizione volevo fare religione..ma io non vglio..e siccome so l’unica in tutta la classe ke la fa credevo ke si potesse fare qualcosa x togliermi invece..mi hanno detto ke devo stare tutto l’anno da sola con la prof faccia a faccia e di portarmi un libro da leggere x passare il tempo..qnd invece quel ora l’avrei trascorsa x studiare visto ke ho l’esame..mi hanno anche detto x farmi stare zitta ke mi sarebbe servito x i punti di credito..secondo voi potrei fare qualcosa x nn stare tutto l’anno da sola con la prof..grazie
Posted by Amelia on 18 Agosto 2009 at 09:02
Cara Catia, come forse saprai, religione o l’eventuale materia alternativa non fanno media, certo lo studente che non si avvale dell’insegnamento della religione quando si tratta di votare per la promozione, di solito, si trova svantaggiato, perchè il docente di religione vota quasi regolarmente a favore dello studente. Io capisco questo atteggiamento perché egli vota più la persona e la sua capacità di relazionarsi con i compagni di classe che il suo rendimento scolastico, e i giudizi sulla persona sono quasi sempre a favore dello studente.
Potrebbe comportarsi così anche l’insegnante della materia alternativa, ma i docenti disponibili per le ore di attività non obbligatorie sono sempre meno, perché devono essere fatte in straordinario, ma a scuola le ore di strordinario non legate all’attività didattica obbligatoria sono pagate in modo forfettario, anche solo 2 o 3 euro l’ora e se fatte fuori dalla scuola devono essere gratuite, con il rimborso di alcune spese documentate. Quindi è sempre più difficile trovare un docente disposto a proporre attività alternative e se c’è non è detto che poi allo scrutinio voti a favore dello studente.
Posted by Catia on 17 Agosto 2009 at 18:26
L’eventuale discriminazione arriva nel momento in cui allo studente che decide di non seguire le lezioni di religione l’istituo non offra materie di insegnamento alternative. Le uniche possibilità reali sono l’uscita anticipata, l’ingresso posticipato o eventualmente la possibilità di recarsi in biblioteca per l’approfondimento personale di materie scolastiche… (parlo per esperienza personale).
Nel momento in cui si riuniscono gli insegnanti per lo scrutinio, l’alunno si troverebbe svantaggiato nell’assegnazione del punteggio non avendo nessun voto che concorra a fare media in sostituzione dell’ora di religione.